italiano
LAIKA
Questo giorno Lunedì 14 del mese di Giugno
dell' anno 2010 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
Funge da Segretario l'Assessore
 
PIANI DI RISANAMENTO E COSTRUZIONE STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI.
 
Oggetto:
Cod.documento GPG/2010/615
Muzzarelli Gian Carlo
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
si è riunita nella residenza di
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/615
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n.27 e successive modificazioni “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e in particolare:
- l’art.3, comma 1 lettera b), il quale prevede che le Province coordinino l'azione dei Comuni nella realizzazione e ristrutturazione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti;
- l’art.5, comma 1, in base al quale si stabilisce che la Regione Emilia-Romagna definisce linee di indirizzo e coordinamento, tra l'altro, per la definizione di programmi provinciali destinati alla realizzazione di iniziative di risanamento, costruzione e gestione delle suddette strutture di ricovero;
- l'art.31, comma 2, in base al quale si autorizza la Giunta regionale a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta;
- l'art.5, comma 3, in base al quale la Regione trasferisce alle Province, su specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato;
Considerato altresì che l'articolo 19 della medesima legge prevede che le strutture di ricovero e custodia dei cani e gatti debbano comprendere specifici reparti e
rispondere a peculiari caratteristiche per garantire le condizioni igienico sanitarie delle strutture e la tutela del benessere degli animali ivi ricoverati;
Ritenuto:
Testo dell'atto
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- che sia necessario indicare linee di indirizzo per la
scelta e definizione degli interventi da riportare nei
piani attuativi di cui al citato articolo 5;
- che si debbano destinare i fondi regionali disponibili in
opere di ristrutturazione e costruzione di strutture
pubbliche su aree pubbliche;
- di individuare le priorità degli interventi di
ristrutturazione o costruzione, dando precedenza alle
strutture site nei comuni che:
- favoriscono strutture in rete;
- favoriscono strutture situate in aree montane;
- che prevedono interventi di adeguamento di strutture già
esistenti in base ai requisiti strutturali previsti
dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- adottano piani di incentivazione alle adozioni;
- effettuano registrazione puntuale e corretta dei dati in
Anagrafe Canina Regionale;
- garantiscono un efficiente servizio di cattura dei cani
vaganti;
- garantiscono un'adeguata apertura al pubblico delle
strutture;
- garantiscono assistenza veterinaria nel canile;
- hanno dato attuazione a quanto previsto dall’art. 13 della
L.R. 27/2000 in merito all’istituzione dei Servizi per la
protezione ed il controllo della popolazione canina e
felina.
Ritenuto inoltre di ammettere a contributo gli
interventi ritenuti prioritari dalle Province per strutture
realizzate nel 2009 che non siano entrate nella precedente
programmazione di cui alla delibera di Giunta 2002/06 e che
rispettino i requisiti strutturali previsti nell'allegato 1;
Dato atto che per l'erogazione dei contributi
finanziari in argomento si provvederà con i finanziamenti
statali e i mezzi propri regionali stanziati,
rispettivamente, sul Capitolo 64405 "Contributi alle Province
per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani
e gatti (L. 14 agosto 1991, n. 281 e art. 5, comma 3, art.
31, comma 2 L.R. 7 aprile 2000, n. 27) - Mezzi statali" -
pagina 3 di 16
U.P.B. 1.5.1.3.19101 e sul Capitolo 64400 " Contributi alle
Province per la costruzione e ristrutturazione di ricoveri
per cani e gatti (art. 5, comma 3 e art. 31, comma 2, L.R. 7
aprile 2000, n. 27)" - U.P.B. 1.5.1.3.19100 del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2010;
Viste:
- la L.R.40/2001;
- la L.R. n.43/2001;
- L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 "Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della l.r.
15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio
pluriennale 2010-2012;
- L.R. 22 dicembre 2009, n. 25 "Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio
pluriennale 2010-2012;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio
2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del
27 luglio 2009 e n.2416 del 29/12/08 e successive
modificazioni”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1. di approvare le linee di indirizzo, allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le amministrazioni provinciali
trasmettano al Servizio Veterinario e Igiene degli
Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali della Regione Emilia Romagna:
- i piani attuativi elaborati secondo il modello
riportato all'allegato 2 parte integrante e
sostanziale del presente atto, entro il 15
settembre 2010, riportando i progetti secondo
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l'ordine di priorità fissato dai criteri indicati
nell'allegato 1 lettera A);
- una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
entro il 15 settembre di ogni anno, fino alla
conclusione dei lavori stessi;
- la relazione finale sulla conclusione dei lavori
svolti, entro il 15 settembre 2013;
3. di dare atto che per l'erogazione dei contributi
finanziari in argomento si provvederà con i
finanziamenti statali e i mezzi propri regionali
stanziati, rispettivamente, sul Capitolo 64405
"Contributi alle Province per la costruzione e la
ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (L. 14
agosto 1991, n. 281 e art. 5, comma 3, art. 31, comma 2
L.R. 7 aprile 2000, n. 27) - Mezzi statali" - U.P.B.
1.5.1.3.19101 e sul Capitolo 64400 " Contributi alle
Province per la costruzione e ristrutturazione di
ricoveri per cani e gatti (art. 5, comma 3 e art. 31,
comma 2, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)" - U.P.B.
1.5.1.3.19100 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2010;
4. di rinviare ad un successivo proprio provvedimento la
ripartizione e l'assegnazione alle Province dei fondi
disponibili a valere sui competenti capitoli del
bilancio regionale per il 2010, sulla base dei piani
attuativi pervenuti e in relazione alle disponibilità
finanziarie;
5. di dare atto che a seguito della propria deliberazione
di ripartizione e assegnazione dei fondi alle
Amministrazioni provinciali, il Dirigente competente
provvederà ad assumere i conseguenti impegni di spesa;
6. di dare atto che la liquidazione nella misura del 40%
delle somme assegnate a ciascuna Provincia sarà erogata
dal Dirigente competente dietro comunicazione da parte
delle stesse di avvio dei lavori, mentre il restante
60% a seguito di relazione sulla conclusione degli
stessi.
- - - - - -
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ALLEGATO 1
LINEE DI INDIRIZZO
A) CRITERI DI PRIORITA'
Le Amministrazioni provinciali:
- predispongono, attraverso il Comitato provinciale di cui
all'articolo 3 della legge regionale 27/2000, specifici
piani di risanamento e costruzione di strutture di
ricovero per cani e gatti riferiti all'intero territorio
di competenza e che tengano conto del riequilibrio
territoriale;
- antepongono, in via prioritaria, progetti presentati da
Comuni che:
- favoriscono strutture in rete;
- favoriscono strutture situate in aree montane;
- prevedono interventi di adeguamento di strutture già
esistenti in base ai requisiti strutturali previsti
dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- adottano piani di incentivazione alle adozioni;e
- effettuano registrazione puntuale e corretta dei dati in
Anagrafe Canina Regionale;
- garantiscono un efficiente servizio di cattura dei cani
vaganti;
- garantiscono un'adeguata apertura al pubblico delle
strutture;
- garantiscono assistenza veterinaria nei canili;
- hanno dato attuazione a quanto previsto dall’art. 13 della
L.R. 27/2000 in merito all’istituzione dei Servizi per la
protezione ed il controllo della popolazione canina e
felina.
- propongono nei piani attuativi di cui all'articolo 5 della
legge regionale 27/2000 esclusivamente progetti conformi
ai requisiti strutturali definiti dall'articolo 19 della
Legge regionale 27/2000;
Nella definizione dei suddetti piani attuativi
selezionano unicamente:
Allegato parte integrante - 1
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a) progetti riguardanti strutture pubbliche su aree
pubbliche;
b) progetti di risanamento di strutture di ricovero e
custodia per cani tendenti a raggiungere gli standard
strutturali individuati dalle linee di indirizzo di cui al
successivo punto B, eventualmente integrati o modificati
con nuove prerogative, qualora si apporti un concreto
miglioramento nella tutela della salute pubblica (addetti
ai canili, cittadini, ecc.), del benessere animale o per
evitare disagi per gli abitanti delle zone limitrofe e
inquinamenti dell'ambiente;
c) progetti di nuove costruzioni di strutture di ricovero e
custodia per cani rispondenti alle linee di indirizzo di
cui al successivo punto B, eventualmente integrate o
modificate con nuove prerogative, qualora si apporti un
concreto miglioramento nella tutela della salute pubblica
(addetti ai canili, cittadini, ecc. ), del benessere
animale o per evitare disagi per gli abitanti delle zone
limitrofe e inquinamenti dell'ambiente;
d) progetti che non riguardino interventi su strutture
costruite con i fondi stanziati dalla Delibera 2002/06
mentre sono ammessi a finanziamento strutture già
parzialmente ristrutturate con la sopraddetta
deliberazione che necessitano di ulteriori adeguamenti;
e) interventi ritenuti prioritari per strutture realizzate
nel 2009 che non siano entrate nella precedente
programmazione di cui alla delibera di Giunta 2002/06 e
che rispettino i requisiti strutturali previsti
nell'allegato 1.
B) REQUISITI STRUTTURALI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO E
CUSTODIA PER CANI DI NUOVA COSTRUZIONE
REQUISITI GENERALI
I canili devono avere una capacità recettiva massima di
n. 200 animali, salvo motivate esigenze individuate
dall’Amministrazione Provinciale.
Per le strutture esistenti con un numero di soggetti
presenti superiore al massimo di cui sopra o comunque
superiore alla capacità recettiva prevista, oltre a dover
essere garantiti idonei sistemi organizzativi e adeguate
modalità gestionali, devono essere previsti e adottati
programmi di riduzione delle presenze, incentivando le
disponibilità all’affido, nonché contestuali piani di
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adeguamento strutturali.
L'area del canile deve essere perimetralmente recintata
ad una altezza non inferiore ai 2 metri e il perimetro deve
essere dotato di idonea alberatura e di sistemi di isolamento
acustico.
Le strutture di ricovero devono essere sufficientemente
distanti da corsi d'acqua superficiali e distanti almeno 200
metri da nuclei abitati.
Tali strutture devono essere servite da strada/e di
facile accesso, devono essere allacciate alla rete elettrica
e idrica, devono essere dotate di un idoneo sistema di carico
degli affluenti e delle acque di lavaggio.
Si ritiene che i canili debbano essere organizzati nei
seguenti reparti e strutture:
· strutture di Servizio;
· Strutture sanitarie;
· Reparti di ricovero ordinario (permanente e/o
temporaneo);
· Reparto di isolamento;
· Reparto cuccioli.
STRUTTURE DI SERVIZIO
- Area di parcheggio automezzi, preferibilmente esterna la
recinto, e una interna per le operazioni di caricoscarico
separata dai reparti di ricovero,
- Locale/i per lo svolgimento delle attività
amministrative (procedure di accettazione e cessione,
ricevimento pubblico, registrazioni, archivio, ecc.)
- locale di attesa per il pubblico,
- Locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e
disinfezione dei materiali e attrezzature,
- Locale per il deposito dei materiali e delle
attrezzature puliti;
- Locale o reparto per il deposito degli alimenti per
animali, facilmente lavabile e disinfettabile;
- Locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi,
facilmente lavabile e disinfettabile;
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- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e
successiva destinazione degli animali morti;
- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e
smaltimento degli avanzi e rifiuti;
- Spogliatoio e servizi igienici per gli addetti.
STRUTTURE SANITARIE
- Ambulatorio veterinario;
- Locale o strutture per il deposito dei farmaci e degli
strumenti o attrezzature sanitarie, dotatati di
serratura;
- Un reparto infermeria per degenze temporanee;
- Un locale di attesa per il pubblico (ove
necessario),
Servizi igienici e spogliatoi (ove necessario)
REPARTI DI RICOVERO ORDINARIO
Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo)
possono essere previsti:
- Box singoli o box plurimi
- Box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di
maggiori dimensioni, in assenza di area di
sgambamento comune aggiuntiva.
I box devono essere recintati con rete di altezza non
inferiore a m 2 e, una parte di essi devono possedere una
parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm 30, inclinata
verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalcamento.
Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o
laterizi cui vanno ancorate le reti, tale muretto deve essere
adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino
gallerie.
Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di
resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali
da non arrecare danno agli animali, agli addetti e ai
visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere
integrate da siepi e similari.
I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in
una parte scoperta:
1. PARTE COPERTA
La parte coperta può essere costituita o da un ambiente
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chiuso o da un settore (cuccia) con tettoia e barriere
laterali.
Nel caso di ambiente chiuso si ritiene che:
- il locale debba avere un estensione tale da garantire uno
spazio di mq 3/3.5, per ogni cane ospitato e comunque deve
avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie
totale del box;
- debba essere accessibile sia dal corridoio interno di
servizio che dalla parte scoperta, mediante porte o
cancelli;
- debbano essere previsti sistemi di chiusura e apertura del
box, manovrabili dal corridoio o dall'esterno, per poter
permettere l'ingresso dell'operatore in condizioni di
sicurezza;
- debbano essere previsti sistemi di abbeverata automatici,
illuminazione e modalità di alimentazione azionabili dal
corridoio;
- debbano avere sistemi di areazione adeguata.
Nel caso di settore con tettoia:
- La tettoia deve essere posta ad una altezza di 2/2.5 metri
sovrastante un pavimento facilmente lavabile e
disinfettabile, rialzato di qualche cm. dal livello del
terreno e con leggera pendenza
- La direzione delle tettoie deve tenere conto dei venti
dominanti e della direzione del sole
- Le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali
da costituire effettivo riparto per gli animali.
2. PARTE SCOPERTA
La parte scoperta dei box può essere costituita da una
pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento
poggiante su un vespaio, in ghiaia oppure in terreno battuto
o ghiaia con camminamento, in pietra naturale o
piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di 1
metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un'idonea
alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire
esposizioni prolungate al sole.
DIMENSIONI DEI BOX
- Con "area di sgambamento aggiuntiva"
- Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta)
- Box plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto;
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Area di sgambamento comune a più box (max 5) di almeno
150 mq;
- Senza "area di sgambamento aggiuntiva"
- Box individuali mq 20
- Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto.
Devono poi essere previsti box singoli per soggetti
"asociali" pari al 2% del totale della potenzialità
recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale,
azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di
pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza.
REPARTO DI ISOLAMENTO
Tale reparto deve assicurare:
- L'isolamento temporaneo per 15 giorni dei cani di
nuova introduzione;
- l'isolamento sanitario per malattie infettive e per
la profilassi antirabbica.
A tal fine devono essere previsti box singoli in numero
pari a 10% della potenzialità recettiva. Il reparto deve
essere strutturato e organizzato in modo da assicurare
l'effettivo isolamento dai reparti di ricovero ordinario,
pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili,
disinfettabili e disinfestabili, sistemi adeguati di
isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno, pur
nel rispetto delle necessità etologiche dell'animale.
REPARTO CUCCIOLI
I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate
dimensioni, facilmente lavabili e disinfettabili e dotati di
impianto di riscaldamento. Gli animali devono essere visibili
dall'esterno, pur evitando il contatto diretto, mediante
separazione in vetro o altro idoneo materiale trasparente.
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ALLEGATO 2
Al Responsabile
del Servizio Veterinario
e Igiene degli Alimenti
Direzione Sanità e
Politiche per la Salute
Viale A. Moro 21
40127 Bologna
Provincia di. . . . sede. . . . . .
PIANO ATTUATIVO PER LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI
STRUTTURALI IN STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI
Descrizione della realtà provinciale e breve
presentazione dei fabbisogni del territorio di competenza
censiti nel periodo 2009/2010
pagina 12 di 16
PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI IN STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI:
Riportare secondo la priorità (da Massima a minima) l'elenco di interventi pianificati.
Denominazione/Sede
Tipologia(*)
posti
Cani
posti
Gatti
Priorità
(**)
Nome dei
Comuni
conferenti
(***)
Popolazione
residente
nel
complesso
dei Comuni
conferenti
Spesa
prevista
Durata
prevista
realizzazione
lavori (****)
(*)Tipologia di struttura di ricovero T = temporaneo P = permanente
(**) A = struttura multizonale; B= struttura di risanamento; C= intervento in territorio
montano; D=ulteriori requisiti di cui alla lettera A); E= strutture realizzate e non finanziate con
precedente delibera 2002/06.
(***)indicare il nome dei Comuni che consegnano i cani ritrovati sul proprio territorio
presso quel canile o gattile, nel caso di struttura di nuova costruzione indicare il nome dei
pagina 13 di 16
Comuni potenziali conferenti;
(****) da esprimere in mesi
DATA . . . . . FIRMA.. . . . .
. . . . .
pagina 14 di 16
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IN FEDE
Leonida Grisendi
Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/615
data 12/05/2010
GIUNTA REGIONALE
Allegato parere di regolarità amministrativa
pagina 15 di 16
Progr.Num. 769/2010 N.Ordine 12
omissis
---------------------------------------------------------------------------------------------------
L'assessore Segretario:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
Muzzarelli Gian Carlo
pagina 16 di 16LINEE DI
INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI PROVINCIALI.
Oggetto:
Cod.documento GPG/2010/615
Muzzarelli Gian Carlo
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
si è riunita nella residenza di
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
pagina 1 di 16
Num. Reg. Proposta: GPG/2010/615
-----------------------------------------------------
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n.27 e
successive modificazioni “Nuove norme per la tutela ed il
controllo della popolazione canina e felina" e in
particolare:
- l’art.3, comma 1 lettera b), il quale prevede che le
Province coordinino l'azione dei Comuni nella
realizzazione e ristrutturazione delle strutture per
il ricovero dei cani e dei gatti;
- l’art.5, comma 1, in base al quale si stabilisce che
la Regione Emilia-Romagna definisce linee di
indirizzo e coordinamento, tra l'altro, per la
definizione di programmi provinciali destinati alla
realizzazione di iniziative di risanamento,
costruzione e gestione delle suddette strutture di
ricovero;
- l'art.31, comma 2, in base al quale si autorizza la
Giunta regionale a corrispondere contributi fino ad
un massimo del cinquanta per cento della spesa
sostenuta;
- l'art.5, comma 3, in base al quale la Regione
trasferisce alle Province, su specifici piani
attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale
e quelle ad essa attribuite dallo Stato;
Considerato altresì che l'articolo 19 della medesima
legge prevede che le strutture di ricovero e custodia dei
cani e gatti debbano comprendere specifici reparti e
rispondere a peculiari caratteristiche per garantire le
condizioni igienico sanitarie delle strutture e la tutela del
benessere degli animali ivi ricoverati;
Ritenuto:
Testo dell'atto
pagina 2 di 16
- che sia necessario indicare linee di indirizzo per la
scelta e definizione degli interventi da riportare nei
piani attuativi di cui al citato articolo 5;
- che si debbano destinare i fondi regionali disponibili in
opere di ristrutturazione e costruzione di strutture
pubbliche su aree pubbliche;
- di individuare le priorità degli interventi di
ristrutturazione o costruzione, dando precedenza alle
strutture site nei comuni che:
- favoriscono strutture in rete;
- favoriscono strutture situate in aree montane;
- che prevedono interventi di adeguamento di strutture già
esistenti in base ai requisiti strutturali previsti
dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- adottano piani di incentivazione alle adozioni;
- effettuano registrazione puntuale e corretta dei dati in
Anagrafe Canina Regionale;
- garantiscono un efficiente servizio di cattura dei cani
vaganti;
- garantiscono un'adeguata apertura al pubblico delle
strutture;
- garantiscono assistenza veterinaria nel canile;
- hanno dato attuazione a quanto previsto dall’art. 13 della
L.R. 27/2000 in merito all’istituzione dei Servizi per la
protezione ed il controllo della popolazione canina e
felina.
Ritenuto inoltre di ammettere a contributo gli
interventi ritenuti prioritari dalle Province per strutture
realizzate nel 2009 che non siano entrate nella precedente
programmazione di cui alla delibera di Giunta 2002/06 e che
rispettino i requisiti strutturali previsti nell'allegato 1;
Dato atto che per l'erogazione dei contributi
finanziari in argomento si provvederà con i finanziamenti
statali e i mezzi propri regionali stanziati,
rispettivamente, sul Capitolo 64405 "Contributi alle Province
per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani
e gatti (L. 14 agosto 1991, n. 281 e art. 5, comma 3, art.
31, comma 2 L.R. 7 aprile 2000, n. 27) - Mezzi statali" -
pagina 3 di 16
U.P.B. 1.5.1.3.19101 e sul Capitolo 64400 " Contributi alle
Province per la costruzione e ristrutturazione di ricoveri
per cani e gatti (art. 5, comma 3 e art. 31, comma 2, L.R. 7
aprile 2000, n. 27)" - U.P.B. 1.5.1.3.19100 del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2010;
Viste:
- la L.R.40/2001;
- la L.R. n.43/2001;
- L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 "Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della l.r.
15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio
pluriennale 2010-2012;
- L.R. 22 dicembre 2009, n. 25 "Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio
pluriennale 2010-2012;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio
2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del
27 luglio 2009 e n.2416 del 29/12/08 e successive
modificazioni”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1. di approvare le linee di indirizzo, allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le amministrazioni provinciali
trasmettano al Servizio Veterinario e Igiene degli
Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali della Regione Emilia Romagna:
- i piani attuativi elaborati secondo il modello
riportato all'allegato 2 parte integrante e
sostanziale del presente atto, entro il 15
settembre 2010, riportando i progetti secondo
pagina 4 di 16
l'ordine di priorità fissato dai criteri indicati
nell'allegato 1 lettera A);
- una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
entro il 15 settembre di ogni anno, fino alla
conclusione dei lavori stessi;
- la relazione finale sulla conclusione dei lavori
svolti, entro il 15 settembre 2013;
3. di dare atto che per l'erogazione dei contributi
finanziari in argomento si provvederà con i
finanziamenti statali e i mezzi propri regionali
stanziati, rispettivamente, sul Capitolo 64405
"Contributi alle Province per la costruzione e la
ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (L. 14
agosto 1991, n. 281 e art. 5, comma 3, art. 31, comma 2
L.R. 7 aprile 2000, n. 27) - Mezzi statali" - U.P.B.
1.5.1.3.19101 e sul Capitolo 64400 " Contributi alle
Province per la costruzione e ristrutturazione di
ricoveri per cani e gatti (art. 5, comma 3 e art. 31,
comma 2, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)" - U.P.B.
1.5.1.3.19100 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2010;
4. di rinviare ad un successivo proprio provvedimento la
ripartizione e l'assegnazione alle Province dei fondi
disponibili a valere sui competenti capitoli del
bilancio regionale per il 2010, sulla base dei piani
attuativi pervenuti e in relazione alle disponibilità
finanziarie;
5. di dare atto che a seguito della propria deliberazione
di ripartizione e assegnazione dei fondi alle
Amministrazioni provinciali, il Dirigente competente
provvederà ad assumere i conseguenti impegni di spesa;
6. di dare atto che la liquidazione nella misura del 40%
delle somme assegnate a ciascuna Provincia sarà erogata
dal Dirigente competente dietro comunicazione da parte
delle stesse di avvio dei lavori, mentre il restante
60% a seguito di relazione sulla conclusione degli
stessi.
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ALLEGATO 1
LINEE DI INDIRIZZO
A) CRITERI DI PRIORITA'
Le Amministrazioni provinciali:
- predispongono, attraverso il Comitato provinciale di cui
all'articolo 3 della legge regionale 27/2000, specifici
piani di risanamento e costruzione di strutture di
ricovero per cani e gatti riferiti all'intero territorio
di competenza e che tengano conto del riequilibrio
territoriale;
- antepongono, in via prioritaria, progetti presentati da
Comuni che:
- favoriscono strutture in rete;
- favoriscono strutture situate in aree montane;
- prevedono interventi di adeguamento di strutture già
esistenti in base ai requisiti strutturali previsti
dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- adottano piani di incentivazione alle adozioni;e
- effettuano registrazione puntuale e corretta dei dati in
Anagrafe Canina Regionale;
- garantiscono un efficiente servizio di cattura dei cani
vaganti;
- garantiscono un'adeguata apertura al pubblico delle
strutture;
- garantiscono assistenza veterinaria nei canili;
- hanno dato attuazione a quanto previsto dall’art. 13 della
L.R. 27/2000 in merito all’istituzione dei Servizi per la
protezione ed il controllo della popolazione canina e
felina.
- propongono nei piani attuativi di cui all'articolo 5 della
legge regionale 27/2000 esclusivamente progetti conformi
ai requisiti strutturali definiti dall'articolo 19 della
Legge regionale 27/2000;
Nella definizione dei suddetti piani attuativi
selezionano unicamente:
Allegato parte integrante - 1
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a) progetti riguardanti strutture pubbliche su aree
pubbliche;
b) progetti di risanamento di strutture di ricovero e
custodia per cani tendenti a raggiungere gli standard
strutturali individuati dalle linee di indirizzo di cui al
successivo punto B, eventualmente integrati o modificati
con nuove prerogative, qualora si apporti un concreto
miglioramento nella tutela della salute pubblica (addetti
ai canili, cittadini, ecc.), del benessere animale o per
evitare disagi per gli abitanti delle zone limitrofe e
inquinamenti dell'ambiente;
c) progetti di nuove costruzioni di strutture di ricovero e
custodia per cani rispondenti alle linee di indirizzo di
cui al successivo punto B, eventualmente integrate o
modificate con nuove prerogative, qualora si apporti un
concreto miglioramento nella tutela della salute pubblica
(addetti ai canili, cittadini, ecc. ), del benessere
animale o per evitare disagi per gli abitanti delle zone
limitrofe e inquinamenti dell'ambiente;
d) progetti che non riguardino interventi su strutture
costruite con i fondi stanziati dalla Delibera 2002/06
mentre sono ammessi a finanziamento strutture già
parzialmente ristrutturate con la sopraddetta
deliberazione che necessitano di ulteriori adeguamenti;
e) interventi ritenuti prioritari per strutture realizzate
nel 2009 che non siano entrate nella precedente
programmazione di cui alla delibera di Giunta 2002/06 e
che rispettino i requisiti strutturali previsti
nell'allegato 1.
B) REQUISITI STRUTTURALI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO E
CUSTODIA PER CANI DI NUOVA COSTRUZIONE
REQUISITI GENERALI
I canili devono avere una capacità recettiva massima di
n. 200 animali, salvo motivate esigenze individuate
dall’Amministrazione Provinciale.
Per le strutture esistenti con un numero di soggetti
presenti superiore al massimo di cui sopra o comunque
superiore alla capacità recettiva prevista, oltre a dover
essere garantiti idonei sistemi organizzativi e adeguate
modalità gestionali, devono essere previsti e adottati
programmi di riduzione delle presenze, incentivando le
disponibilità all’affido, nonché contestuali piani di
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adeguamento strutturali.
L'area del canile deve essere perimetralmente recintata
ad una altezza non inferiore ai 2 metri e il perimetro deve
essere dotato di idonea alberatura e di sistemi di isolamento
acustico.
Le strutture di ricovero devono essere sufficientemente
distanti da corsi d'acqua superficiali e distanti almeno 200
metri da nuclei abitati.
Tali strutture devono essere servite da strada/e di
facile accesso, devono essere allacciate alla rete elettrica
e idrica, devono essere dotate di un idoneo sistema di carico
degli affluenti e delle acque di lavaggio.
Si ritiene che i canili debbano essere organizzati nei
seguenti reparti e strutture:
· strutture di Servizio;
· Strutture sanitarie;
· Reparti di ricovero ordinario (permanente e/o
temporaneo);
· Reparto di isolamento;
· Reparto cuccioli.
STRUTTURE DI SERVIZIO
- Area di parcheggio automezzi, preferibilmente esterna la
recinto, e una interna per le operazioni di caricoscarico
separata dai reparti di ricovero,
- Locale/i per lo svolgimento delle attività
amministrative (procedure di accettazione e cessione,
ricevimento pubblico, registrazioni, archivio, ecc.)
- locale di attesa per il pubblico,
- Locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e
disinfezione dei materiali e attrezzature,
- Locale per il deposito dei materiali e delle
attrezzature puliti;
- Locale o reparto per il deposito degli alimenti per
animali, facilmente lavabile e disinfettabile;
- Locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi,
facilmente lavabile e disinfettabile;
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- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e
successiva destinazione degli animali morti;
- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e
smaltimento degli avanzi e rifiuti;
- Spogliatoio e servizi igienici per gli addetti.
STRUTTURE SANITARIE
- Ambulatorio veterinario;
- Locale o strutture per il deposito dei farmaci e degli
strumenti o attrezzature sanitarie, dotatati di
serratura;
- Un reparto infermeria per degenze temporanee;
- Un locale di attesa per il pubblico (ove
necessario),
Servizi igienici e spogliatoi (ove necessario)
REPARTI DI RICOVERO ORDINARIO
Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo)
possono essere previsti:
- Box singoli o box plurimi
- Box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di
maggiori dimensioni, in assenza di area di
sgambamento comune aggiuntiva.
I box devono essere recintati con rete di altezza non
inferiore a m 2 e, una parte di essi devono possedere una
parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm 30, inclinata
verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalcamento.
Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o
laterizi cui vanno ancorate le reti, tale muretto deve essere
adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino
gallerie.
Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di
resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali
da non arrecare danno agli animali, agli addetti e ai
visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere
integrate da siepi e similari.
I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in
una parte scoperta:
1. PARTE COPERTA
La parte coperta può essere costituita o da un ambiente
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chiuso o da un settore (cuccia) con tettoia e barriere
laterali.
Nel caso di ambiente chiuso si ritiene che:
- il locale debba avere un estensione tale da garantire uno
spazio di mq 3/3.5, per ogni cane ospitato e comunque deve
avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie
totale del box;
- debba essere accessibile sia dal corridoio interno di
servizio che dalla parte scoperta, mediante porte o
cancelli;
- debbano essere previsti sistemi di chiusura e apertura del
box, manovrabili dal corridoio o dall'esterno, per poter
permettere l'ingresso dell'operatore in condizioni di
sicurezza;
- debbano essere previsti sistemi di abbeverata automatici,
illuminazione e modalità di alimentazione azionabili dal
corridoio;
- debbano avere sistemi di areazione adeguata.
Nel caso di settore con tettoia:
- La tettoia deve essere posta ad una altezza di 2/2.5 metri
sovrastante un pavimento facilmente lavabile e
disinfettabile, rialzato di qualche cm. dal livello del
terreno e con leggera pendenza
- La direzione delle tettoie deve tenere conto dei venti
dominanti e della direzione del sole
- Le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali
da costituire effettivo riparto per gli animali.
2. PARTE SCOPERTA
La parte scoperta dei box può essere costituita da una
pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento
poggiante su un vespaio, in ghiaia oppure in terreno battuto
o ghiaia con camminamento, in pietra naturale o
piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di 1
metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un'idonea
alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire
esposizioni prolungate al sole.
DIMENSIONI DEI BOX
- Con "area di sgambamento aggiuntiva"
- Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta)
- Box plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto;
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Area di sgambamento comune a più box (max 5) di almeno
150 mq;
- Senza "area di sgambamento aggiuntiva"
- Box individuali mq 20
- Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto.
Devono poi essere previsti box singoli per soggetti
"asociali" pari al 2% del totale della potenzialità
recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale,
azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di
pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza.
REPARTO DI ISOLAMENTO
Tale reparto deve assicurare:
- L'isolamento temporaneo per 15 giorni dei cani di
nuova introduzione;
- l'isolamento sanitario per malattie infettive e per
la profilassi antirabbica.
A tal fine devono essere previsti box singoli in numero
pari a 10% della potenzialità recettiva. Il reparto deve
essere strutturato e organizzato in modo da assicurare
l'effettivo isolamento dai reparti di ricovero ordinario,
pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili,
disinfettabili e disinfestabili, sistemi adeguati di
isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno, pur
nel rispetto delle necessità etologiche dell'animale.
REPARTO CUCCIOLI
I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate
dimensioni, facilmente lavabili e disinfettabili e dotati di
impianto di riscaldamento. Gli animali devono essere visibili
dall'esterno, pur evitando il contatto diretto, mediante
separazione in vetro o altro idoneo materiale trasparente.
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ALLEGATO 2
Al Responsabile
del Servizio Veterinario
e Igiene degli Alimenti
Direzione Sanità e
Politiche per la Salute
Viale A. Moro 21
40127 Bologna
Provincia di. . . . sede. . . . . .
PIANO ATTUATIVO PER LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI
STRUTTURALI IN STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI
Descrizione della realtà provinciale e breve
presentazione dei fabbisogni del territorio di competenza
censiti nel periodo 2009/2010
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PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI IN STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI:
Riportare secondo la priorità (da Massima a minima) l'elenco di interventi pianificati.
Denominazione/Sede
Tipologia(*)
posti
Cani
posti
Gatti
Priorità
(**)
Nome dei
Comuni
conferenti
(***)
Popolazione
residente
nel
complesso
dei Comuni
conferenti
Spesa
prevista
Durata
prevista
realizzazione
lavori (****)
(*)Tipologia di struttura di ricovero T = temporaneo P = permanente
(**) A = struttura multizonale; B= struttura di risanamento; C= intervento in territorio
montano; D=ulteriori requisiti di cui alla lettera A); E= strutture realizzate e non finanziate con
precedente delibera 2002/06.
(***)indicare il nome dei Comuni che consegnano i cani ritrovati sul proprio territorio
presso quel canile o gattile, nel caso di struttura di nuova costruzione indicare il nome dei
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Comuni potenziali conferenti;
(****) da esprimere in mesi
DATA . . . . . FIRMA.. . . . .
. . . . .
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IN FEDE
Leonida Grisendi
Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/615
data 12/05/2010
GIUNTA REGIONALE
Allegato parere di regolarità amministrativa
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Progr.Num. 769/2010 N.Ordine 12
omissis
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L'assessore Segretario:
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Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
Muzzarelli Gian Carlo
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